DETTAGLI DIMENTICATI?

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ E REGOLA DECISIONALE

 

 

La dichiarazione di conformit: Il Laboratorio formula dichiarazioni di conformità dei risultati ai requisiti di riferimento. Tale dichiarazione è emessa sotto la responsabilità del personale autorizzato, si riferisce alla regola decisionale applicata ed è riportata sul rapporto di prova in modo da identificare con chiarezza i risultati a cui è applicata e le specifiche, norme o parti di esse che definiscono i requisiti di riferimento. Quando il Laboratorio formula dichiarazioni di conformità l’incertezza estesa del metodo, espressa nella stessa unità di misura in cui è espresso il risultato di prova, viene riportata nel rapporto di prova se costituisce un requisito esplicito del Cliente, della specifica o della norma di riferimento, se è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova o se, per il suo valore, influisce sulla conformità. La regola decisionale: Nel caso in cui la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi il Laboratorio verifica se è in grado di applicarla ed in caso positivo la applica, informando il cliente sull’incertezza del metodo e sul rischio associato alle false accettazioni e ai falsi rifiuti. Nel caso non sia possibile applicare la regola decisionale sospende l’esecuzione della prova fino a risoluzione del problema. In tutti gli altri casi il Laboratorio comunica al Cliente, con la pubblicazione della presente nota sul sito web aziendale e con il riferimento ad essa nelle offerte e nei rapporti di prova, l’adozione di una regola decisionale bilaterale secondo cui la conformità è dichiarata dal Laboratorio tenendo in considerazione una fascia di guardia (band guard) applicata all’intervallo di tolleranza della specifica pari all’incertezza estesa del metodo considerato. Il Laboratorio quando applica la propria regola decisionale considera un risultato CONFORME ad un requisito specifico quando l’intervallo di misura y’ che esprime in modo completo il risultato della misura y (1) è contenuto interamente all’interno dell’intervallo di tolleranza TI definito dalla specifica (2) Il Laboratorio considera il risultato NON CONFORME ad un risultato specifico quando l’intervallo di misura y’ è completamente o anche solo parzialmente esterno all’intervallo di tolleranza. y’ = y ± U con U pari all’incertezza estesa del metodo TI è l’intervallo compreso tra il requisito minimo e il requisito massimo della specifica L’incertezza di prova Le incertezze del Laboratorio associate ai metodi di prova, sinteticamente definite “incertezze di prova” sono state determinate in accordo alla EA-4/02 M e sono espresse come incertezze estese ottenute moltiplicando le incertezze composte o incertezze tipo per il fattore di copertura K pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Il livello di rischio di dichiarazioni di conformità errate Sulla base della regola decisionale adottata il Laboratorio valuta il livello di rischio, espresso in valore percentuale, associato alla dichiarazione di conformità. Tale valore quantifica il rischio di fornire una dichiarazione di conformità errata (di falsa accettazione o di falso rifiuto). Nel caso sia applicata la regola decisionale bilaterale del Laboratorio, considerando una distribuzione normale dei risultati della misurazione, il rischio di dichiarazioni di conformità errate è minore o uguale a 2,5% e raggiunge il suo massimo livello quando i risultati dell’intervallo di misura sono parzialmente esterni all’intervallo di tolleranza. Nel caso sia applicata su richiesta del Cliente una regola decisionale per la quale non venga considerata l’incertezza del Laboratorio associata al metodo di prova utilizzato, il rischio di dichiarazioni di conformità errate è minore o uguale al 50% e raggiunge il suo massimo livello quando il risultato misurato coincide con i valori limite dell’intervallo di tolleranza.

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